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Nei giorni scorsi il Governo ha approvato un Decreto Legge che si esprime, tra le altre cose, sulle politiche nazionali in termini di energia, investimenti e produttività delle imprese, motivo per cui tale decreto è noto anche come Decreto Energia 2022.
Pubblicata in GU Serie Generale n. 98 del 28.04.2022, la L. n. 34/2022 di conversione del decreto 01.03.2022 n. 17 rafforza alcune misure e ne crea di nuove sia per ridurre il costo dell’energia, potenziare la produzione nazionale e semplificare gli iter autorizzativi per la realizzazione di nuovi impianti, sia per aiutare le imprese colpite dalla crisi, fronteggiando il grosso problema del rincaro dei materiali e delle materie prime, particolarmente evidente anche in ambito edilizio specie a fronte delle limitate tempistiche a cui sono vincolate le dinamiche delle detrazioni fiscali (Bonus al 110% in testa).
Tra i tanti aspetti anche fiscali a cui si dà una nuova risposta (crediti d’imposta, fondi di sostegno per le filiere maggiormente colpite dalla crisi…), la norma si esprime anche su temi che coinvolgono direttamente le nostre case e le loro trasformazioni in termini di efficientamento energetico.
Tra gli argomenti chiave, infatti, troviamo:
Entriamo un poco più nel dettaglio degli effetti “pratici” di questa legge, riferendoci particolarmente al patrimonio edilizio ed alle dinamiche che lo stanno coinvolgendo.
Le principali novità riguardano:
La scheda di sintesi dei bonus 2022 ti permetterà di avere un sintetico e pratico vademecum per valutare come procedere con degli interventi di ristrutturazione per il tetto delle tue abitazioni.
Poiché frequentemente abbiamo evidenziato quanto il tetto, nella sua soluzione a falde e/o piano, costituisca una delle sedi privilegiate per l’inserimento di impianti solari termici e fotovoltaici, siamo particolarmente colpiti dall’art. 9 della legge, che semplifica gli iter di installazione rendendo libera (quindi non subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso) l’installazione - con qualunque modalità - di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi comprese strutture, manufatti ed edifici già esistenti all’interno di comprensori sciistici e la realizzazione di tutte le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, relative pertinenze, compresi eventuali potenziamenti e/o adeguamenti della rete esterna alle aree dei predetti edifici.
Questo si applica anche nel caso di sussistenza di vincoli di cui all’art. 136, comma 1, lettera c) “immobili di pregio e nuclei storici”, ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, fatta eccezione per le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale. Tutto ciò ad eccezione degli immobili o delle aree definite da provvedimento amministrativo come di notevole interesse pubblico, nel cui caso l’amministrazione competente deve rilasciare l’autorizzazione ai sensi del Codice dei beni culturali e paesaggistici.
La legge si esprime inoltre su altre casistiche più ampie di impianto (in aree agricole, in contesti industriali, ..) e per altre forme di energie rinnovabili.
Tra le novità va comunque segnalata l’estensione dell'ambito di applicazione del modello unico semplificato, già in uso per i piccoli impianti fotovoltaici sulle coperture fino a 50 kW anche a quelli compresi tra i 50 ed i 200 kW realizzati in edilizia libera.
In considerazione di queste novità appare evidente quanto sia strategico, a fronte della crisi energetica e del rincaro dei prezzi, optare per soluzioni quanto più autonome per la propria abitazione. Ecco che utilizzare risorse disponibili in natura, come l’irraggiamento solare e una buona esposizione, definiscono un grosso vantaggio per chi voglia sganciarsi da forniture di energia sempre più costose ed incidenti in termini negativi sull’ambiente.
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