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In termini progettuali, e non solo, più limitiamo le lavorazioni in quota, meglio è. Quando questo non è possibile, dobbiamo cercare di contenere il più possibile i tempi di esposizione al rischio di caduta, circoscrivere gli spazi in cui si opera e prediligere sistemi di protezione collettiva certificati (ponteggi, parapetti, reti anticaduta, …).
L’organizzazione del lavoro assume un ruolo prioritario. La tecnologia ci viene in aiuto, ad esempio, attraverso moderni sistemi di monitoraggio e diagnosi che evitano all’operatore di salire in quota e gli consentono di operare dal basso.
Prevedere percorsi lineari, privi di ostacoli e sistemi potenzialmente pericolosi come passatoie e scavalchi in quota o utilizzare mezzi meccanici che non necessitino di salire su cassoni rappresentano altri esempi progettuali orientati alla sicurezza.
Sempre in ottica preventiva, dobbiamo ricordare che tutte le fasi operative debbono avvenire in sicurezza, ancor prima che l’operatore raggiunga la quota. Per questo dobbiamo valutare preliminarmente i passaggi e gli accessi, ricordando che vanno privilegiati sistemi di salita sicuri e protetti, meglio se scale permanenti protette da corrimani e superfici antiscivolo, cestelli, scale con gabbia e, qualora non si possa che utilizzare scale portatili in appoggio, che queste possano essere rese solidali all’edificio.
Relativamente alle uscite in copertura, sono preferibili quelle dall’interno attraverso abbaini e/o lucernari, maggiormente protetti anche dalle intemperie. Le aperture sul tetto possono essere verticali, inclinate o a soffitto, con dimensioni minime stabilite dalla legge al fine da non impedire il passaggio di persone, materiali ed attrezzature. Innanzitutto deve essere verificata l’idoneità statica del solaio che consente lo sbarco in copertura, al quale si richiede di essere calpestabile, per evitare di camminare su controsoffitti o impalcati leggeri. In termini dimensionali:
Ricordiamo che la formazione e l’informazione sono due aspetti imprescindibili in termini di sicurezza.
E’ necessario che chi è chiamato ad operare sul tetto abbia valutato preliminarmente le condizioni specifiche, sia attraverso un sopralluogo accurato, sia attraverso l’analisi della documentazione di progetto.
Il sopralluogo permetterà all’operatore di comprendere:
E’ bene diffidare di coloro che non indagano effettivamente le peculiarità del sito e dell’intervento da affrontare: il rischio di incidente aumenta in assenza di informazioni adeguate. L’analisi della documentazione di progetto permetterà di comprendere:
Sarà inoltre indispensabile confrontarsi con quanto stabilito in termini di soccorso e di emergenza, in modo da agire tempestivamente e consapevolmente in caso di incidente.
Ricordiamo che un lavoratore che opera in quota è tenuto obbligatoriamente, in relazione alla legislazione nazionale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, D. Lgs. 81/08 e s.m.i., ad essere adeguatamente formato ed addestrato dal datore di lavoro per il corretto utilizzo dei DPI tutte le volte che si operi ad un’altezza superiore ai due metri (e quindi certamente sui tetti). L’operatore, in relazione alle diverse tipologie di lavorazione da eseguire, come interventi di rifacimento del tetto oppure interventi più mirati a parte della copertura, dovrà adottare idonei sistemi di protezione selezionati anche in funzione del rischio, in modo da limitare il più possibile o impedire il rischio di caduta dall’alto. Inoltre dovrà attenersi al Piano di Sicurezza e fornire il relativo POS.
Sempre rimanendo in tema istruttorio, l’installatore dovrà conoscere le altre eventuali istanze autorizzate redatte dal progettista in relazione all’entità degli interventi da compiere, ma sarà in ogni caso stato predisposto l’ETC (Elaborato tecnico della Copertura). Nelle Regioni in cui vige l’obbligo di predisporre sistemi anticaduta questo documento deve necessariamente essere allegato alle istanze da depositare in comune oltre che essere fornito al committente per le future manutenzioni. Laddove invece non vige l’obbligo ma si è comunque deciso di installare un sistema anticaduta, l’ETC va redatto e conservato da parte del committente.
Scarica la scheda tecnica di sintesi dei principali sistemi anticaduta che puoi prevedere nel tuo progetto.
Qualora non sia possibile essere protetti da sistemi collettivi – sempre da privilegiare specie se sull’immobile devono essere attuate lavorazioni più consistenti ed estese - sarà necessario utilizzare i sistemi di ancoraggio anticaduta in abbinamento ai DPI, oltre che essere stati soggetti ad un buon addestramento.
Ricordiamo che un sistema anticaduta deve essere ben noto all’operatore ed è composto da 4 elementi fondamentali:
Negli altri è possibile demandare il recupero ai compagni di squadra che operano in copertura, secondo le tre diverse modalità:
ACCESSO DALL'ALTO CON USCITA VERSO IL BASSO
Questa manovra permette ad un operatore di calarsi con una fune per raggiungere l’operatore caduto in stato di incoscienza o di consentire all'operatore caduto cosciente di ridiscendere fino al punto di uscita
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ACCESSO DALL'ALTO CON USCITA VERSO L'ALTO
In caso di impraticabilità dell’uscita dal basso questa manovra permette ad un operatore cosciente di uscire dall’alto o di calare un operatore che poi consente il recupero verso l’alto
SISTEMA DI RECUPERO ASSISTITO CON PARANCO, UTILIZZANDO ATTREZZI MECCANICI IN FUNE SINGOLA
Questa manovra permette all'assistente di recuperare verso l'alto un operatore. La manovra è effettuata da luogo sicuro. L'uso del paranco diminuisce lo sforzo necessario per il recupero.
Contatta il team BMI Expert. Sarai supportato nel progettare il capitolato tecnico utile per il tuo intervento.
In Italia la normativa di riferimento, come già evidenziato sopra, è la UNI 11578 / UNI 795 che non prevede alcun obbligo per gli operatori ad avere un’abilitazione particolare, né ad essere iscritto ad Albi specialistici né ancora ad avere frequentato obbligatoriamente corsi di formazione in termini di sicurezza. Diventa pertanto complicato selezionare un installatore esperto.
Sarebbe buona norma verificare che questi abbia seguito il maggior numero di corsi di formazione possibile sull’argomento e sui vari aggiornamenti, normalmente tenuti dalle aziende produttrici ma anche da enti formatori terzi (Scuole edili, enti provinciali, regionali, sindacali, ad esempio).
Quel che è certa, oltre alla responsabilità permanente del Committente, è l’obbligatorietà da parte degli installatori di fornire la Dichiarazione di Conformità sui sistemi di ancoraggio che li rende responsabili dell’idoneità del sistema posato e la Dichiarazione di regolare esecuzione, che attesterà le corrette modalità di posa in relazione alle indicazioni riportate nel Manuale fornito dal produttore e dal tecnico abilitato che avrà redatto l’ETC e la Relazione di calcolo.
Ogni forma di ancoraggio diversa da quella indicata rientra nella valutazione di rischio del datore di lavoro, che se ne assume la responsabilità. Un installatore può agire sostanzialmente in due situazioni:
Pertanto ecco alcuni accorgimenti per la scelta di un installatore:
Parliamo infine di responsabilità: con il rilascio della Dichiarazione conformità e di regolare esecuzione, che sottolineano l’aderenza alle norme ed a quanto indicato da strutturista e produttore, l’installatore diventa responsabile di quanto approntato fino al momento della verifica successiva, normalmente visiva (a meno che si verifichi la sussistenza di condizioni di instabilità che devono condurre ad accertamenti più approfonditi), la cui scadenza temporale è indicata dai produttori dei dispositivi stessi.
Per una consulenza tecnica in merito ai dispositivi anticaduta ed al loro progetto è possibile scrivere a vitasafe@bmigroup.com. Può essere altrettanto utile contattare il servizio BMI Roofpro, la rete di esperti posatori certificati e formati da BMI anche in merito alle questioni inerenti alla sicurezza.